Art. 1.
(Incremento della durata complessiva del congedo di maternità per la madre lavoratrice subordinata).

      1. La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei sei mesi successivi, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      2. Il periodo relativo al congedo di maternità dopo il parto, determinato ai sensi del comma 1, è incrementato di due mesi nel secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e di un ulteriore mese per ogni anno fino ad un massimo di dodici mesi dal parto.